IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visti gli articoli 12 e 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  1989,  n.  418,  recante
riordinamento  delle  funzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e  degli  altri  organismi  a  composizione  mista  Stato-
regioni; 
  Viste le ulteriori disposizioni riguardanti la predetta  Conferenza
permanente e, in particolare, l'art. 10 della legge 9 marzo 1989,  n.
86, gli articoli 1 e 3 della legge 19 marzo 1990, n.  57,  l'art.  2,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, gli  articoli  4,
comma 2, e 16, commi 3 e 4, della legge  2  dicembre  1991,  n.  390,
nonche' l'art. 4, comma 1, lettera e), e commi 13,  15  e  16,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412; 
  Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 marzo  1989  -  serie  generale  -  n.  62,
recante  istituzione  dell'ufficio  di  segreteria  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1991, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 12 marzo  1991  -  serie  generale  -  n.  60,
recante individuazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
16  dicembre  1989,  n.  418,  dei  comitati  generali  a  competenza
integrata funzionale di cui si avvale la Conferenza permanente; 
  Considerato che il  supporto  organizzativo  alle  attivita'  della
predetta Conferenza permanente assicurato, in prima attuazione  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'ufficio di cui al  citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16  febbraio  1989,
non appare adeguato e  conforme  alle  disposizioni  legislative  qui
richiamate  in  premessa  e  che,  conseguentemente,  e'   necessario
adottare un regolamento per la disciplina della organizzazione e  del
funzionamento della segreteria di cui all'art. 12, commi 3 e 4, della
legge n. 400 del 1988; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale dell'11 maggio 1992; 
  Di concerto con il Ministro per  le  riforme  istituzionali  e  gli
affari regionali; 
                             A D O T T A 
                       il seguente regolamento 
                               Art. 1. 
                     Attivita' della segreteria 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita la
segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Le espressioni abbreviate "segreteria", "Conferenza" e "comitati
generali" nel presente  decreto  corrispondono  rispettivamente  alle
parole "segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano"  di
cui all'art. 12, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,
"Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano"  di  cui  al  comma  1  del
medesimo  art.  12  e  "comitati  generali  a  competenza   integrata
funzionale" di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo
16 dicembre 1989, n. 418. 
  3. La segreteria opera alle dipendenze e secondo gli indirizzi  del
presidente della Conferenza e, ai fini dell'esercizio delle  funzioni
della  Conferenza,  dei  comitati  generali  e  degli   organismi   a
composizione mista Stato-regioni di cui si avvale ai sensi  dell'art.
6, comma 3,  del  decreto  legislativo  16  dicembre  1989,  n.  418,
provvede: 
    a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della
Conferenza e  dei  comitati  generali,  ivi  compresa  l'informazione
relativa alle determinazioni assunte; 
    b) alle attivita' istruttorie connesse  alle  attribuzioni  della
Conferenza e dei comitati generali, anche in collegamento con  uffici
serventi organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome; 
    c) ai compiti di  natura  istruttoria  ed  organizzativa  e  alla
documentazione connessi  all'attivita'  della  delegazione  di  parte
pubblica per il rinnovo degli accordi  riguardanti  il  comparto  del
Servizio sanitario nazionale ed il  personale  sanitario  a  rapporto
convenzionale di cui all'art. 4, comma 9,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 412; 
    d) ad ordinare in apposito archivio, ai sensi dell'art. 6,  comma
6, del citato decreto legislativo, gli ordini del giorno, i  verbali,
le relazioni, gli atti, i provvedimenti ed ogni altra  documentazione
formata in relazione all'attivita'  della  Conferenza,  dei  comitati
generali e degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni; 
    e) agli adempimenti strumentali all'attivita' delle  commissioni,
dei comitati e  dei  gruppi  di  lavoro  operanti  nell'ambito  della
Conferenza. 
          AVVERTENZA: 
              Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
            lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato 
           il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui' trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  degli  articoli  12  e  17  della legge n.
          400/1988, e' il seguente:
             "Art. 12 (Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione  agli indirizzi di politica generale suscettibili
          di  incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
          gli indirizzi generali relativi alla politica estera,  alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.   La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed ogni  altra
          circostanza  in  cui  il  Presidente  lo ritenga opportuno,
          tenuto conto anche delle  richieste  dei  presidenti  delle
          regioni  e  delle  province  autonome.  Il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega
          al Ministro per gli affari regionali o,  se  tale  incarico
          non  e'  attribuito,  ad  altro  Ministro. La Conferenza e'
          composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale  e
          ordinario  e  dai  presidenti  delle  province autonome. Il
          Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle  riunioni
          della  Conferenza  i  Ministri  interessati  agli argomenti
          iscritti all'ordine del giorno, nonche'  rappresentanti  di
          amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
             3. La conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve   prevedere
          l'inclusione  nel contingente della segreteria di personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b) sui criteri generali relativi  all'esercizio  delle
          funzioni  statali  di indirizzo e di coordinamento inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o il
          Ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla  commissione  parlamentare  per le questioni regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  un  anno
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo  parere  della  commissione  parlamentare   per   le
          questioni  regionali  che  deve  esprimerlo  entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione  degli  altri  organismi  a composizione mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi  in  modo  da  trasferire alla Conferenza le
          attribuzioni  delle  commissioni,  con esclusione di quelle
          che operano sulla base di competenze  tecnico-scientifiche,
          e  rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite  tutte le regioni e province autonome, determinando
          le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la  cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  Il  testo  dell'art.  10 della legge n. 86/1989 e' il
          seguente:
             "Art. 10 (Sessione comunitaria della  Conferenza  Stato-
          regioni). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
          comunitarie, convoca almeno  ogni  sei  mesi  una  sessione
          speciale  della Conferenza permanente per i rapporti fra lo
          Stato, le regioni e le  province  autonome,  dedicata  alla
          trattazione  degli  aspetti  delle politiche comunitarie di
          interesse regionale o provinciale.
             2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
               a) sugli indirizzi generali relativi  all'elaborazione
          ed  attuazione  degli  atti  comunitari  che  riguardano le
          competenze regionali;
               b)  sui  criteri  e  le   modalita'   per   conformare
          l'esercizio   delle  funzioni  regionali  all'osservanza  e
          all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 1.
             3. Il Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie  riferisce al Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica  (CIPE)  per   gli   aspetti   di
          competenza di cui all'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n.
          183".
             -  Il  testo degli articoli 1 e 3 della legge n. 57/1990
          e' il seguente:
             "Art. 1 (Autorita' per l'Adriatico). - 1. E'  istituita,
          nell'ambito  della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano,   l'Autorita'   per  l'Adriatico,  presieduta  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dal  Ministro
          delegato  a presiedere la Conferenza medesima, composta dai
          Ministri  della  marina  mercantile,  dell'ambiente,  degli
          affari  esteri,  dei lavori pubblici, della sanita', per il
          coordinamento delle politiche comunitarie, dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica, e dai presidenti
          delle  giunte  regionali  delle  regioni  Abruzzo,  Emilia-
          Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Marche, Molise, Puglia e
          Veneto.  Alle  riunioni  dell'Autorita'  sono  invitati   i
          Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del
          giorno.
             2.  L'Autorita'  esercita le funzioni gia' attribuite al
          Comitato per la difesa del mare  Adriatico,  istituito  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio
          1989, e in particolare:
               a)  adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
          concerto con il Ministro della marina mercantile, il  piano
          di risanamento del mare Adriatico;
               b)  provvede  al  coordinamento  degli  interventi  di
          emergenza su proposta del Ministro della marina  mercantile
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente,  approvando
          altresi' il piano degli interventi urgenti a  tutela  della
          balneabilita';  all'attuazione di detti interventi provvede
          il  Ministro  della  marina   mercantile   anche   mediante
          ordinanze  ai  sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n.
          829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1982, n.  938;
               c)   provvede  al  coordinamento  della  attivita'  di
          ricerca e sperimentazione  per  la  salvaguardia  del  mare
          Adriatico su proposta del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con il
          Ministro  della  marina  mercantile  e  con   il   Ministro
          dell'ambiente,  avvalendosi  di  istituti universitari e di
          istituti pubblici di ricerca altamente specializzati;
               d)  definisce  i  criteri   per   il   riparto   delle
          disponibilita'  finanziarie  di  cui  alle lettere a) e b);
          impartisce direttive nei  confronti  delle  amministrazioni
          statali  regionali  e degli enti locali; approva accordi di
          programma in attuazione degli interventi previsti;  dispone
          il  compimento  degli  atti  sostitutivi  e delle azioni di
          controllo e di vigilanza sull'attuazione dei  piani  e  dei
          programmi;
               e)   approva   la  relazione  annuale  da  inviare  al
          Parlamento;
               f)  esprime  parere   sulle   proposte   per   accordi
          internazionali,  anche  scientifici, per la tutela del mare
          Adriatico.
             3. L'Autorita' puo' richiedere, su  temi  specificamente
          determinati, il parere del Comitato nazionale per la difesa
          del suolo, di cui all'art. 6 della legge 18 maggio 1989, n.
          183".
             "Art. 3 (Segreteria tecnica). - 1. L'Autorita' si avvale
          di  una  segreteria  tecnica  composta da un rappresentante
          designato  per  la   specifica   competenza   da   ciascuna
          amministrazione  centrale  e  da  ciascuna  regione  di cui
          all'art. 1, coordinata da un segretario generale  nominato,
          con  durata  quinquennale,  con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su   proposta   del   Presidente
          dell'Autorita',  di  concerto  con il Ministro della marina
          mercantile e con il Ministro dell'ambiente, equiparato,  in
          quanto  a  stato  giuridico  ed a trattamento economico, in
          attesa delle disposizioni relative allo stato  giuridico  e
          al  trattamento economico dei segretari generali dei bacini
          di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio  1989,  n.
          183, a dirigente generale dello Stato di livello C.
             2. Il segretario generale tra l'altro:
               a)   cura   l'istruttoria  degli  atti  di  competenza
          dell'Autorita';
               b) cura i rapporti ai  fini  del  coordinamento  delle
          rispettive   attivita'   con  le  amministrazioni  statali,
          regionali e degli enti locali;
               c) cura l'attuazione  delle  direttive  dell'Autorita'
          agendo  per  conto  dell'Autorita'  medesima nei limiti dei
          poteri conferitigli".
             - Il testo dell'art.  2  del  D.L.  n.  416/1989  e'  il
          seguente:
             "Art.  2  (Ingresso  dei  cittadini  extracomunitari nel
          territorio  dello  Stato).  -  1.  I  cittadini   stranieri
          extracomunitari  possono  entrare  in  Italia per motivi di
          turismo, studio,  lavoro  subordinato  o  lavoro  autonomo,
          cura, familiari e di culto.
             2.   E'  fatto  obbligo  a  tutti  gli  operatori  delle
          frontiere italiane di apporre il timbro  di  ingresso,  con
          data,    sui    passaporti    dei    cittadini    stranieri
          extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo.  E'  fatto
          altresi'  obbligo  ai posti di frontiera di rilevare i dati
          dei cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli al
          centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.
             3. Con decreti adottati di concerto dai  Ministri  degli
          affari   esteri,   dell'interno,   del   bilancio  e  della
          programmazione economica, del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   sentiti  i  Ministri  di  settore  eventualmente
          interessati,   il   CNEL,   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  la
          conferenza Stato-regioni,  vengono  definite  entro  il  30
          ottobre  di  ogni  anno  la  programmazione  dei  flussi di
          ingresso in Italia per ragioni di  lavoro  degli  stranieri
          extracomunitari  e  del  loro  inserimento socio-culturale,
          nonche' le sue modalita', sperimentando l'individuazione di
          criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli  stessi
          decreti   viene   altresi'   definito  il  programma  degli
          interventi   sociali   ed   economici   atti   a   favorire
          l'inserimento    socio-culturale    degli   stranieri,   il
          mantenimento dell'identita' culturale ed  il  diritto  allo
          studio e alla casa.
             4. A tale scopo il Governo tiene conto:
               a) delle esigenze dell'economia nazionale;
               b)  delle disponibilita' finanziarie e delle strutture
          amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza  ai
          cittadini    stranieri   extracomunitari   secondo   quanto
          dispongono  le  convenzioni   internazionali   sottoscritte
          dall'Italia,    nonche'    secondo   quanto   richiede   la
          possibilita' di reale integrazione dei cittadini  stranieri
          extracomunitari nella societa' italiana;
               c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi
          di  lavoro  avanzate da cittadini stranieri extracomunitari
          gia' presenti sul  territorio  nazionale  con  permesso  di
          soggiorno   per  motivi  diversi,  quali  turismo,  studio,
          nonche' del numero di cittadini  stranieri  extracomunitari
          gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per motivi di
          lavoro  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  1,  della legge 30 dicembre 1986, n.
          943;
               d)  dello  stato  delle  relazioni  e  degli  obblighi
          internazionali,   nonche'   della   concertazione  in  sede
          comunitaria.
             5. Lo  schema  di  decreto  di  cui  al  comma  3  viene
          trasmesso    alle   competenti   Commissioni   parlamentari
          permanenti  e,   decorsi   quarantacinque   giorni,   viene
          definitivamente   adottato,   esaminando   le  osservazioni
          pervenute dalle stesse".
             - Il testo degli articoli 4 e 16 della legge n. 390/1991
          e' il seguente:
             "Art.  4  (Uniformita' di trattamento). - 1. Con decreto
          emanato dal Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  di  seguito denominato "Ministro", sentiti il
          Consiglio  universitario  nazionale  (CUN)  e  la  Consulta
          nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:
               a)  i criteri per la determinazione del merito e delle
          condizioni  economiche  degli  studenti,  nonche'  per   la
          definizione  delle relative procedure di selezione, ai fini
          dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di
          cui alla presente  legge  non  destinati  alla  generalita'
          degli  studenti. Le condizioni economiche vanno individuate
          sulla  base  della  natura  e  dell'ammontare  del  reddito
          imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
               b)  le  tipologie  minime  e  i relativi livelli degli
          interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;
               c) gli  indirizzi  per  la  graduale  riqualificazione
          della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e
          meritevoli privi di mezzi.
             2.  Il  decreto  di  cui  al comma 1 e' emanato sei mesi
          prima dell'inizio del primo  dei  tre  anni  accademici  di
          riferimento,   acquisito   il   parere   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 gosto
          1988, n. 400.  In prima applicazione il decreto e'  emanato
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge e rimane in vigore fino alla fine  dell'anno
          accademico  successivo  a  quello  in  corso  alla  data di
          emanazione del decreto stesso".
             "Art. 16 (Prestiti  d'onore).  -  1.  Agli  studenti  in
          possesso  dei  requisiti di merito e di reddito individuati
          ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a),  possono  essere
          concessi  dalle  aziende  ed  istituti di credito, anche in
          deroga a disposizioni  di  legge  e  di  statuto,  prestiti
          d'onore  destinati  a  sopperire  alle  esigenze  di ordine
          economico connesse alla frequenza degli studi.
             2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente,  senza
          interessi,   dopo   il   completamento   o   la  definitiva
          interruzione  degli  studi  e  non  prima  dell'inizio   di
          un'attivita'  di  lavoro  dipendente o autonomo. La rata di
          rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del
          reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni  dal
          completamento   o   dalla   interruzione  degli  studi,  il
          beneficiario  che  non  abbia  iniziato  alcuna   attivita'
          lavorativa   e'   tenuto   al   rimborso  del  prestito  e,
          limitatamente al periodo successivo al completamento o alla
          definitiva interruzione degli  studi,  alla  corresponsione
          degli interessi al tasso legale.
             3.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  disciplinano  le
          modalita' per la concessione dei prestiti  d'onore  e,  nei
          limiti  degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono
          alla concessione di garanzie  sussidiarie  sugli  stessi  e
          alla  corresponsione degli interessi, sulla base di criteri
          definiti con decreto del Ministro del tesoro,  di  concerto
          con  il  Ministro,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome.
          Le  convenzioni  che  in  materia  le regioni stipulano con
          aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
               a) i termini di erogazione  rateale  del  prestito  in
          relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
               b)  le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di
          credito per  il  ritardo  nell'erogazione  delle  rate  del
          prestito.
             4.  Ad  integrazione  delle  disponibilita'  finanziarie
          destinate dalle regioni agli interventi di cui al  presente
          articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il
          Ministero,  un  "Fondo  di  intervento  integrativo  per la
          concessione dei prestiti d'onore".  Il Fondo  e'  ripartito
          per  i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le
          procedure per la concessione dei prestiti, con decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta del
          Ministro, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra  lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo
          assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo
          stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui
          al presente articolo".
             - Il testo dell'art. 4 della legge  n.  412/1991  e'  il
          seguente:
             "Art.   4   (Assistenza  sanitaria).  -  1.  Il  Governo
          determina, con effetto dal 1 gennaio 1992,  i  livelli  di
          assistenza   sanitaria   da  assicurare  in  condizioni  di
          uniformita' sul territorio nazionale nonche'  gli  standard
          organizzativi  e  di attivita' da utilizzare per il calcolo
          del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello
          assistenziale  per  l'anno  1992.   Il   provvedimento   e'
          adottato,  ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  ed  emanato  a'
          termini  dell'art.  1  della  legge 12 gennaio 1991, n. 13,
          sulla base dei seguenti limiti e princi'pi:
              a)-d) (Omissis);
              e)  in  ogni  caso  e'  garantita  la  somministrazione
          gratuita  di  farmaci  salvavita  ed il regime di esenzione
          dalla partecipazione alla spesa  sanitaria  prevista  dalle
          leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il
          rispetto  dell'uniformita'  delle prestazioni e' effettuata
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano. I  risultati  della  verifica  sono  trasmessi  al
          Parlamento  al  31  luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini
          dell'adozione di eventuali misure correttive.
             2-12 (Omissis).
             13. Le regioni a statuto ordinario per  le  esigenze  di
          manutenzione   straordinaria   e  per  gli  acquisti  delle
          attrezzature sanitarie in sostituzione di  quelle  obsolete
          sono   autorizzate   per  l'anno  1992  ad  assumere  mutui
          decennali, ad un tasso di interesse non superiore a  quello
          massimo  stabilito  in  applicazione dell'art. 13, comma 1,
          del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per  un
          complessivo  importo  di lire 1.500 miliardi; per le stesse
          finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura
          a    carattere    scientifico    nonche'    gli    istituti
          zooprofilattici  sperimentali  sono autorizzati a contrarre
          mutui per un importo complessivo di lire 100  miliardi.  Il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          delibera  gli  importi  mutuabili  da  ciascuna regione, da
          ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
          e da  ciascun  istituto  zooprofilattico  sperimentale.  Le
          operazioni  di  mutuo  sono effettuate con le aziende e gli
          istituti di credito ordinario  e  speciale  individuati  da
          apposito  decreto  del  Ministro del tesoro. Ai conseguenti
          oneri di ammortamento valutati in  lire  384  miliardi  per
          l'anno  1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi
          si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale -
          parte in conto capitale - allo scopo vincolata.
             14 (Omissis).
             15.  Gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a   carattere
          scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
          gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  l'Istituto
          superiore di sanita' possono essere ammessi direttamente  a
          beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge
          11  marzo  1988,  n.  67,  su una apposita quota di riserva
          determinata  dal  CIPE,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita', previo conforme parere della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di  Bolzano  in  sede  di  definizione
          della disponibilita' per i mutui.
             16.   Nell'ambito  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  e'  costituita,  con  decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una commissione
          tecnica per la verifica, entro il  31  luglio  1992,  degli
          andamenti  di  spesa  nelle  distinte regioni in attuazione
          delle   disposizioni   di   cui   al   presente   articolo.
          L'attuazione  delle  disposizioni e' condizione preliminare
          per essere ammessi alla verifica.  La  predetta  Conferenza
          esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
             17-18 (Omissis)".
             -  Il  testo  dell'art.  6  del D.Lgs. n. 418/1989 e' il
          seguente:
             "Art. 6  (Funzionamento  della  Conferenza).  -  1.  Per
          l'esercizio   delle  sue  attribuzioni,  anche  per  quanto
          concerne la sessione comunitaria di cui all'art.  10  della
          legge  9  marzo  1989,  n.  86, e specificamente per quelle
          attribuite dall'art. 1,  la  Conferenza  puo'  riunirsi  in
          comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore.
             2.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di  concerto  con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali,   sentita  la  Conferenza,  sono  individuati  i
          comitati generali a competenza integrata  funzionale  e  la
          loro  composizione, con riferimento ai settori degli affari
          istituzionali e  generali,  degli  affari  finanziari,  del
          governo  del  territorio  e della tutela dell'ambiente, dei
          servizi sanitari e sociali e delle attivita' produttive.
             3.  Per  l'esercizio  delle  proprie   attribuzioni   la
          Conferenza,  anche quando si riunisce in comitato generale,
          si avvale ai fini istruttori degli  esistenti  organismi  a
          composizione   mista  Stato-regioni,  comunque  denominati,
          operanti a tale scopo come suoi comitati speciali.
             4. La Conferenza  riceve  preventivamente  l'ordine  del
          giorno  dagli  organismi  a  composizione mista, il verbale
          delle deliberazioni assunte, nonche' una relazione  annuale
          sull'attivita'  da  loro  svolta;  analoga  relazione viene
          inviata dagli organismi a composizione  mista  a  carattere
          regionale.
             5.  La  documentazione  di cui al comma 4 e' ordinata, a
          cura  della  segreteria  della  Conferenza,   in   apposito
          archivio,  a  disposizione  della amministrazione statale e
          regionale interessata, e costituisce parte integrante della
          relazione che il Ministro per gli affari regionali presenta
          alla commissione parlamentare per le questioni regionali ai
          sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. La Conferenza definisce i criteri e le  modalita'  per
          l'acquisizione  dei pareri regionali su questioni generali,
          anche ai fini dell'esercizio delle  funzioni  di  cui  agli
          articoli 1, comma 1, lettera c), e 3, comma 2.
             6.  Nei  casi  in  cui  piu'  regioni  siano chiamate ad
          esprimere  pareri  su  questioni  di   carattere   generale
          nell'ambito  di  un  procedimento  statale che interessi le
          loro competenze, il presidente puo' convocare la Conferenza
          per l'esercizio dei poteri di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettere b) e d). Tali pareri sono resi dai presidenti delle
          predette  regioni  nell'ambito  della  Conferenza, anche in
          sede di comitato generale".
          Note all'art. 1:
             - Per il  testo  dell'art.  12  della  citata  legge  n.
          400/1988 si veda in nota alle premesse.
             -  Per  il  testo  dell'art.  6  del  citato  D.Legs. n.
          418/1989 si veda in nota alle premesse.
             - Per il testo dell'art. 4 della legge  n.  412/1991  si
          veda in nota alle premesse.